venerdì 16 dicembre 2011

Privacy e Business: grandi cambiamenti

L'isola che non c'è, come sapete fornisce diversi servizi di marketing di supporto alle vendite etc. oltre al nostro Web Visibility Index... forniamo ad esempio liste di contatti e numeri di telefono per consentire di effettuare campagne di marketing diretto, telemarketing, eMail marketing, etc.

fino ad oggi, le regole imposte sulla privacy erano molto stringenti sia per il comune cittadino (sacrosanto) sia per chi fa business (discutibile).

In pratica con la legge 196/03 si impediva di fatto di fare eMail marketing anche verso le imprese, a meno che queste, in nome del rappresentante legale, non dessero esplicito consenso. Ossia se volevi mandare una mail alla Fiat con una tua pubblicità avresti dovuto mandare una mail a John Elkann per chiedere il consenso, e successivamente, qualora lo avesse dato, inviare la tua brochure.

Pur capendo che l'email markeitng a volte è fastidioso, queste norme ingessavano il direct marketing di molto: questo metodo è definito opt-out.

per il telemarketing era la stessa cosa, fino all'anno scorso, poi si è passati come in tutta europa al meccanismo opt-in con l'istituzione del registro delle opposizioni.

In pratica se non vuoi ricevere chiamate di carattere commerciale, pur volendo che il tuo numero sia nei registri pubblici (DB Unico), ti puoi iscrivere al registro delle opposizioni: Opt-In.

Al registro pubblico, stante la legge 196/03 vale per tutti, persone fisiche, enti e aziende.... fino ad oggi!

In questo modo se un'impresa voleva fare telemarketing nel B2B doveva necessariamente iscriversi al registro delle opposizioni come operatore e chiedere di incrociare i propri nominativi al fine di verificare se qualcuno si oppone alla chiamata

Rivoluzione della privacy nel B2B

Il governo Monti con il decreto Salva Italia in un piccolo comma inserito nell’art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, contenente le Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, modifica sostanzialmente la disciplina della privacy.

Ma in che modo? l'articolo recita:

“Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”. 
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse. 
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato. 
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso. 
e) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 43 è soppressa”. 

purtroppo come accade spesso in Italia il legislatore non rifà una legge da capo riformandola in tutti i suoi aspetti. No ne modifica una esistente con il rischio che ci sia qualche problema di coerenza e rendendo complesso la comprensione finale.

Impatti della rivoluzione
il comma a) in pratica restringe il campo di applicazione della legge sulla privacy alle sole persone fisiche. Infatti l'articolo 4 della 196/03 è l'articolo in cui si definisce l'ambito di applicazione della legge:

e quindi l'articolo diventa:"b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, identificata o identificabile anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Ergo se devo mandare una brochure alla Fiat non devo più chiedere il consenso a John Elkann! cosa che non doveva fare nessun altro cittadino europeo (tranne gli austriaci) poichè in tutta Europa la direttiva comunitaria 95/46/CE non era mai stata applicata alle persone giuridiche.

Questo in virtù dei comma a) e b).

Ma non solo queste due piccole modifiche alleggeriscono in modo significativo la gestione del trattamento dei dati sulla privacy per le aziende che fanno B2B, in quanto gli enti collettivi non potranno conoscere quali dati siano trattati dal titolare del trattamento, ottenerne la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione o anche, in alcuni casi, la cancellazione. Un ente collettivo non potrà più esercitare tali diritti, considerato che i suoi dati non sono più soggetti alle applicazioni del Dlgs 196/2003. Tanto che la manovra Monti, con il comma d), abroga l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4 del codice, e cioè la disposizione in cui si dettagliavano le modalità per identificare la persona fisica titolata a esercitare i diritti per conto della persona giuridica, ente o associazione.

Non essendo poi più applicabile per gli enti collettivi il concetto di privacy così come previsto, anche la suddivisione delle finalità di trattamento non ha più ragion d'essere pertanto il comma c) e cioè
l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 196/03, che fu introdotto dall’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 70/2011 (il cd. “Decreto Sviluppo” del Governo Berlusconi), che aveva escluso dall’applicazione del Codice della privacy , il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, ma solo quando effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili va in questa direzione.

In ultimo il comma e) che prevede la possibilità di portare i dati all'estero senza bisogno di una specifica autorizzazione.

Cosa non cambia
Le imprese che gestiscono i dati di altre imprese non sono più soggetti alla gestione dei dati così come conosciuta fino ad oggi, ma non cambia quando si tratta di dati delle persone fisiche, come i dipendenti e nel caso di business fatto verso il mercato consumer.

Quindi le imprese sono sempre tenute effettuare tutti gli adempimenti privacy (informativa, consenso,  Dps, misure di sicurezza, etc.) quando trattano i dati dei propri dipendenti e collaboratori, fornitori e anche clienti, se questi ultimi persone fisiche, praticamente nella quasi totalità dei casi.

Non è tutto oro ciò che luce
Altrimenti i nostri poveri avvocati che farebbero?
innanzi tutto possiamo dire che ci sono delle controversie su cosa di debba intendere con persona fisica. tutti noi pensiamo che sono le "persone fisiche" ;o) quelle in carne e ossa...
ma per le legge italiana? diciamo che le imprese personali e i liberi professionisti sono persone fisiche.
ma le imprese di persone, Snc, SaS, etc. sono persone giuridiche? Per alcuni luminari si, per altri no in quanto non sono dotate di personalità giuridica... complicato ovviamente.
Diciamo che siccome i soci di una Snc o gli accomandatari di una Sas rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, qualche interpretazione sostiene che per queste società si debba mantenere il concetto di privacy così come si fa ancora per le persone fisiche.

e il telemarketing?
Qui la cosa si fa ingarbugliata perchè stando così le cose, infatti non vengono modificati gli articoli della legge (art. 122) in cui si parla di abbonati, e un'impresa o un ente è anche un abbonato.

Ora qualsiasi persona di buonsenso penserebbe: "la legge si applica alle persone fisiche, quindi la parola abbonato fa riferimento alle persone fisiche abbonate agli elenchi telefonici!"

ma noi siamo scienza... e siamo in italia! dove Manzoni ha coniato per gli avvocati il nome azzeccagarbugli.... un motivo ci sarà! noi siamo quelli delle bolle papali della burocrazia e degli avvocati. siamo un po parolai!
e quindi ogni pretesto sarebbe assolutamente buono.

Molti ritengono che questa sia una leggerezza, una piccola svista del governo montiano, che forse utilizzando il buon senso non ha compreso fino in fondo le sottigliezze di cui siamo capaci in Italia.

Altrimenti ci troviamo nella situazione un po paradossale, per cui da una parte possiamo fare marketing con email e fax ma non con operatore!

Saranno solo le linee guida e le varie attuazioni che riusciranno a chiarire in modo significativo questi dubbi.

e il registro delle imprese?
ovviamente decadendo i presupposti di legge, cade anche la necessità di passare attraverso il controllo del registro delle imprese.
Su questo tema ci torneremo...


Conclusioni
Non nascondiamoci, questa è una liberalizzazione importante, e anche se soggetta a qualche interpretazione, in linea di massima consente alle imprese di poter fare marketing e comunicazione diretta in modo più libero nel B2B, soggetti che hanno appunto la caratteristica di voler fare business.
Il fatto di non consentire comunicazioni commerciali tra soggetti nati per fare business sembrava un po una contraddizione in termini.

Vi aspettiamo sull''isola che non c'è ...





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